Titolo VI
Funzione Normativa
Art.
73 Statuto
1.
Lo statuto
contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale: ad esso devono
conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. 2.
E' ammessa
l'iniziativa da parte di almeno 15 per cento dei cittadini elettori per proporre
modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si
applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte
di iniziativa popolare. 3.
Lo statuto
e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono
sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Art.
74 Regolamenti
1.
Il Comune
emana regolamenti: a.
nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto; b.
in tutte le altre materie di competenza comunale. 2.
Nelle
materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la
potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme
generali e delle disposizioni statutarie. 3.
Nelle
altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi
statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari
emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 4.
L'iniziativa
dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini
elettori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del presente statuto. 5.
Nella
formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 6.
I
regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo
l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere
comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva
conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
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