Titolo VI

Funzione Normativa

 

Art. 73

Statuto

1.        Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale: ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2.        E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 15 per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3.        Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

 

Art. 74

Regolamenti

1.        Il Comune emana regolamenti:

a.        nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b.        in tutte le altre materie di competenza comunale.

2.        Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3.        Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4.        L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del presente statuto.

5.        Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6.        I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.