Titolo V
Uffici e personale
Uffici
Art.
51 Principi
strutturali e organizzativi 1.
L’amministrazione
del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e
dev’essere improntata ai seguenti principi: a.
un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; b.
l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di
efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato; c.
l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito
di autonomia decisionale dei soggetti; d.
il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione
del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del
personale e della massima collaborazione tra gli uffici. Art.
52 Organizzazione
degli uffici e del personale 1.
Il comune
disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità
alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi
sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al
consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione
amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e
dei servizi. 2.
Gli uffici
sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i
criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della
struttura. 3.
I servizi
e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei
cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi
offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità. 4.
Gli orari
dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini. Art.
53 Regolamento
degli uffici e dei servizi 1.
Il comune
attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le
attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i
rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi
amministrativi. 2.
I
regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è
attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà
di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al
direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 3.
L’organizzazione
del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri
di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto
dall’apposito regolamento. 4.
Il comune
recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di
legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con
le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle
norme di legge e contrattuali in vigore. Art.
54 Diritti
e doveri dei dipendenti 1.
I
dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie
in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento
economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi
nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei
cittadini. 2.
Ogni
dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli
incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle
competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è
altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli
uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni. 3.
Il
regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le
quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e
l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della
libertà e dei diritti sindacali. 4.
Il
regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della
tecnostruttura comunale. Personale direttivo
Art.
55 Direttore
Generale 1.
Il
sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo
aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15 mila abitanti. 2.
In tal
caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria
dei servizi tra i comuni interessati. 3.
Qualora no
risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1°, le relative funzioni
possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale. Art.
56 Responsabili
degli uffici e dei servizi 1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di
organizzazione. 2.
I
responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati
in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal
segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale. 3.
Essi,
nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività
dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati
dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale. Art.
57 Funzioni
dei responsabili degli uffici e dei servizi 1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente
i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure
di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa. 2.
Essi
provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono
tutte le altre funzioni previste dalla legge. 3.
Essi
rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati. 4.
Il sindaco
può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non
previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le
necessarie direttive per il loro corretto espletamento. Art. 58
Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione 1.
Il comune
può deliberare, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e
dal regolamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione al di fuori della
dotazione organica, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale
o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non
siano presenti analoghe professionalità. 2.
Il comune,
nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e
con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a
personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 6,
comma 4 della Legge 127/97. 3.
I
contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. Art.
59 Collaborazioni
esterne
1.
Il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine. 2.
Le norme
regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti
estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà
essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione
del relativo trattamento economico. Art.
60 Ufficio
di indirizzo e di controllo 1.
Il
regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette
dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo
determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92. Il segretario
comunale
Art.
61 Il
Segretario comunale 1.
Il
segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed
è scelto nell’apposito albo. 2.
Il
consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri
comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale. 3.
Lo stato
giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 4.
Il
segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta
consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli
uffici. Art. 62
Funzioni
del segretario comunale 1.
Il
segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e
ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco. 2.
Il
segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne
all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su
richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico
al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri. 3.
Il
segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle
deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico. 4.
Egli
presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni
popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o
dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia. 5.
Il
segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte,
quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture
private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli
dal sindaco. La responsabilità
Art.
63 Responsabilità
verso il comune 1.
Gli
amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il COMUNE i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio. 2.
Il
sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma,
devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli
elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione
dei danni. 3.
Qualora il
fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di
servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco. Art.
64 Responsabilità
verso terzi 1.
Gli
amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che,
nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente
obbligati a risarcirlo. 2.
Ove il
comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato
dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro
questi ultimi a norma del precedente articolo. 3.
La
responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o
del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di
adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel
ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento
l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento. 4.
Quando la
violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali
del comune, sono responsabili, in solido, il presidente i membri del collegio
che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa
per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso. Art.
65 Responsabilità
dei contabili 1.
Il
tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia
incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza
legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto
della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di
legge e di regolamento Finanza e contabilità
Art.
66 Ordinamento
1.
L’ordinamento
della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti,
dal regolamento. 2.
Nell’ambito
della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite. 3.
Il comune,
in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha
un proprio demanio e patrimonio. Art.
67 Attività
finanziaria del Comune 1.
Le entrate
finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e
compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi
pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie
anche di natura patrimoniale, risorse è per investimenti e da ogni altra
entrata stabilita per legge o regolamento. 2.
I
trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale
per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 3.
Nell’ambito
delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e
regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. 4.
Il comune
applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti
passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed
applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della
popolazione. Art.
68 Revisore
dei Conti 1.
Il
consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti
dalla legge. 2.
Il
revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica
tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza,
nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull’espletamento del mandato. 3.
Il
revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e
di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. 4.
Nella
relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione. 5.
Il
revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne
riferisce immediatamente al consiglio. 6.
Il
revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con
la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. 7.
Al
revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al
controllo di gestione. Art.
69 Amministrazione
dei beni comunali 1.
Il
responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione
dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi
annualmente ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle
successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti,
carte e scritture relativi al patrimonio. 2.
I beni
patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni
sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola,
essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con
canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale. Art.
70 Bilancio
comunale e rendiconto della gestione 1.
L’ordinamento
contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa
fissati, al regolamento di contabilità. 2.
I fatti
gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e
dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio. Art.
71 Attività
contrattuale
1.
Il comune,
per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti
agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli
acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni. 2.
La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del
responsabile procedimento di spesa. 3.
La
determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di
scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti. Art.
72 Controllo
economico della gestione
1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire
operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati
dalla giunta e dal consiglio. 2.
Le
operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla giunta, da
adottarsi sentito il collegio dei revisori.
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