Titolo IV
Attività
amministrativa
Art.
41 Obiettivi
dell’attività amministrativa 1.
Il comune
informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e
di semplicità delle procedure. 2.
Gli organi
istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere
sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge,
dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione. 3.
Il comune,
allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di
partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con
altri comuni con la Provincia. Art.
42 Servizi
pubblici comunali 1.
Il comune
può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di
beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e
a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 2.
I servizi
da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge. Art.
43 Forme
di gestione dei servizi pubblici 1.
Il
consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici
servizi nelle seguenti forme: a.
in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda; b.
in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale; c.
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale; d.
a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale; e.
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; f.
a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni
nonché in ogni altra forma consentita dalla legge. 2.
Il comune
può partecipare a società a prevalente capitale pubblico, per la gestione di
servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune. 3.
Il comune
può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività
economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli
strumenti di diritto comune. 4.
I poteri,
a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei
confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende
speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica. Art.
44 Aziende
speciali 1.
Il
consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne
approva lo statuto. 2.
Le aziende
speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di
efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed
economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi
compresi i trasferimenti. 3.
I servizi
di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori
del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire
l’economicità e la migliore qualità dei servizi. Art.
45 Struttura
delle aziende speciali 1.
Lo statuto
delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività
e i controlli. 2.
Sono
organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il
direttore e il collegio di revisione. 3.
Il
presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco
fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere
comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per
uffici ricoperti. 4.
Il
direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U.
2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. 5.
Il
consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti,
conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. 6.
Il
consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi
e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro
operato. 7.
Gli
amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi
violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli
indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio
comunale. Art.
46 Istituzioni 1.
Le
istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità
giuridica, ma dotate di autonomia gestionale. 2.
Sono
organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il
direttore. 3.
Gli organi
dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi
violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione. 4.
Il
consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la
vigilanza sul loro operato. 5.
Il
consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste
nel regolamento. 6.
Il
regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli
utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.
Art.
47 Società
per azioni o a responsabilità limitata 1.
Il
consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per
azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. 2.
Nel caso
di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune,
unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria. 3.
L’atto
costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati
dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa
dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. 4.
Il comune
sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e
professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei
consumatori e degli utenti. 5.
Il sindaco
o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanze
dell’ente. 6.
Il
consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società
per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della
collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività
esercitata dalla società medesima. Art.
48 Convenzioni 1.
Il
consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da
stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al
fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. 2.
Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Art.
49 Consorzi 1.
Il comune
può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la
gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto applicabili. 2.
A questo
fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una
convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del
consorzio. 3.
La
convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione
al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo
pretorio. 4.
Il sindaco
o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del
consorzio. Art.
50 Accordi
di programma 1.
Il sindaco
per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione
alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi
o di programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2.
L’accordo
di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del
Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene
definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi
dell’art. 27, comma 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, modificata dall’art.
17, comma 9 della Legge 127/97. 3.
Qualora
l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del
sindaco allo stesso dev’essere ratificata dal consiglio comunale entro 30
giorni a pena di decadenza.
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