Titolo III

Istituti di partecipazione dei cittadini

 

Capo I

Partecipazione e decentramento

 

Art. 25

Partecipazione popolare

1.        Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.        La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3.        Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

 

Capo II

Associazionismo e volontariato

 

Art. 26

Associazionismo

1.        Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.        A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.        Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4.        Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.        Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6.        Il comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

 

Art. 27

Diritti delle associazioni

1.        Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2.        I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

 

Art. 28

Contributi alle associazioni

1.        Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2.        Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.        Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.        Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5.        Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

 

Art. 29

Volontariato

1.        Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

 

Capo III

Modalità di partecipazione

 

Art. 30

Consultazioni

1.        L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2.        Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

 

Art. 31

Petizioni

1.        Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.        La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3.        La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4.        Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.

5.        Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

 

Art. 32

Proposte

1.        Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 10% avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2.        L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3.        Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

 

Art. 33

Referendum

1.        Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.        Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a.        statuto comunale;

b.        personale e sua organizzazione;

c.        piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d.        regolamento del consiglio comunale.

3.        Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.        Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.        Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6.        Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7.        Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

 

Art. 34

Accesso agli atti

1.        Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.        Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.        La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.        In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5.        In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6.        Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

 

Art. 35

Diritto di informazione

1.        Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.        La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi a ciò destinati, in Frazione San Maurizio nella Piazza Banda Lenti n. 77.

3.        L’affissione viene curata dal messo e, su attestazione di questi, il segretario comunale certifica l’avvenuta pubblicazione.

4.        Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5.        Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

 

Art. 36

Istanze

1.        Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2.        La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.  

 

Capo IV

Procedimento amministrativo

 

Art. 37

Diritto di intervento nei procedimenti

1.        Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.        L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

 

Art. 38

Procedimenti ad istanza di parte

1.        Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2.        Il funzionario o il sindaco devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3.        Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4.        Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.        Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

 

Art. 39

Procedimenti ad impulso di ufficio

1.        Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.        I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3.        Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

 

Art. 40

Determinazione del contenuto dell’atto

1.        Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2.        In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.