Titolo III
Istituti di
partecipazione dei cittadini
Partecipazione e
decentramento
Art.
25 Partecipazione
popolare 1.
Il comune
promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,
all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento,
l’imparzialità e la trasparenza. 2.
La
partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire
nel procedimento amministrativo. 3.
Il
consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo. Associazionismo e
volontariato
Art.
26 Associazionismo 1.
Il comune
riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio. 2.
A tal
fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni
che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di
associazioni a rilevanza sovracomunale. 3.
Allo scopo
di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in
comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale
rappresentante. 4.
Non è
ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non
compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme
vigenti e dal presente statuto. 5.
Le
associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. 6.
Il comune
può promuovere o istituire la consulta delle associazioni. Art.
27 Diritti
delle associazioni 1.
Le scelte
amministrative che incidono sull’attività delle associazioni registrate
devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi
dagli organi collegiali delle stesse. 2.
I pareri
devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta. Art.
28 Contributi
alle associazioni 1.
Il comune
può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi
economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa. 2.
Il comune
può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma
precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo
gratuito. 3.
Le modalità
di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi
dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte
le associazioni pari opportunità. 4.
Il comune
può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato
riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale;
l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno
stabilite in apposito regolamento. 5.
Le
associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente
devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi
l’impiego. Art.
29 Volontariato 1.
Il comune
promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in
attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché
per la tutela dell’ambiente. Modalità di
partecipazione
Art.
30 Consultazioni 1.
L’amministrazione
comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire
pareri e proposte in merito all’attività amministrativa. 2.
Le forme
di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento. Art.
31 Petizioni 1.
Chiunque,
anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma
collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. 2.
La
raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo
comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione. 3.
La
petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame
all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio
comunale. 4.
Se la
petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l’organo competente deve
pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento. 5.
Il
contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della
petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio del comune. Art.
32 Proposte 1.
Qualora un
numero di elettori del comune non inferiore al 10% avanzi al sindaco proposte
per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali
proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla
natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il
parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale,
trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente ed ai gruppi
presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento. 2.
L’organo
competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in
via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. 3.
Le
determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e
sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta. Art.
33 Referendum 1.
Un numero
di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali
può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale. 2.
Non
possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: a.
statuto comunale; b.
personale e sua organizzazione; c.
piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; d.
regolamento del consiglio comunale. 3.
Il quesito
da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non
ingenerare equivoci. 4.
Sono
ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione
di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. 5.
Il
consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo
svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del
risultato. 6.
Il
consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con
atto formale in merito all’oggetto della stessa. 7.
Non si
procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle
consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. Art.
34 Accesso
agli atti 1.
Ciascun
cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione
comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. 2.
Possono
essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni
legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione. 3.
La
consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari
formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da
apposito regolamento. 4.
In caso di
diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto
l’interessato può rinnovare la richiesta al sindaco del comune, che deve
comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta stessa. 5.
In caso di
diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che
impediscono la divulgazione dell’atto richiesto. 6.
Il
regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti
previsti nel presente articolo. Art.
35 Diritto
di informazione 1.
Tutti gli
atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario
determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. 2.
La
pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio,
facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su
indicazione del sindaco in appositi spazi a ciò destinati, in Frazione San
Maurizio nella Piazza Banda Lenti n. 77. 3.
L’affissione
viene curata dal messo e, su attestazione di questi, il segretario comunale
certifica l’avvenuta pubblicazione. 4.
Le
ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere
pubblicizzati mediante affissione. 5.
Inoltre,
per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta
l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne
opportuna divulgazione. Art.
36 Istanze 1.
Chiunque,
singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a
specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa. 2.
La
risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni
dall’interrogazione.
Procedimento
amministrativo
Art.
37 Diritto
di intervento nei procedimenti 1.
Chiunque
sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un
procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento. 2.
L’amministrazione
comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della
procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il
termine entro cui le decisioni devono essere adottate. Art.
38 Procedimenti
ad istanza di parte 1.
Nel caso
di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può
chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal sindaco che deve
pronunciarsi in merito. 2.
Il
funzionario o il sindaco devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla
richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento. 3.
Ad ogni
istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine
stabilito dal regolamento. 4.
Nel caso
l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o
interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro
comunicazione della richiesta ricevuta. 5.
Tali
soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o
produrre documenti nei termini fissati dal regolamento. Art.
39 Procedimenti
ad impulso di ufficio 1.
Nel caso
di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne
comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi
legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto
amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di
particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. 2.
I soggetti
interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti
personalmente dal funzionario responsabile o dal sindaco che deve pronunciarsi
in merito. 3.
Qualora
per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la
pubblicazione all’albo pretorio. Art.
40 Determinazione
del contenuto dell’atto 1.
Nei casi
previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente
osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può
risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta
comunale. 2.
In tal
caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il
contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico
interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
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