Titolo II
Ordinamento
strutturale
Organi e loro
attribuzioni
Art. 7 Organi 1.
Sono
organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto. 2.
Il
consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo. 3.
Il sindaco
è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del
comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le
leggi dello Stato. 4.
La giunta
collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio. Art.
8 Deliberazioni degli organi collegiali 1.
Le
deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione
palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell’azione da questi svolta. 2.
L’istruttoria
e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i
responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del
consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. 3.
Il
segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente
del consiglio o della giunta nominato dal presidente. 4.
I verbali
delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario. Art.
9 Consiglio
comunale
1.
Il
consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,
rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico –
amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza
del consiglio comunale è attribuita al sindaco. 2.
L’elezione,
la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale
sono regolati dalla legge. 3.
Il
consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e
dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle
modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme
regolamentari. 4.
Il
consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla
nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli
limitatamente all’arco temporale del mandato politico – amministrativo
dell’organo consiliare. 5.
Il
consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa. 6.
Gli atti
fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi
da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari. 7.
Il
consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà. Art.
10 Sessioni
e convocazione 1.
L’attività
del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. 2.
Ai fini
della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono
iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione. 3.
Le
sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno
stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la
convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. 4.
La
convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare
è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto
dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e
devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché
di competenza consiliare. 5.
La
convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da
trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale. 6.
L’integrazione
dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli
per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime
condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore
prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. 7.
L’elenco
degli argomenti da trattare dev’essere affisso nell’albo pretorio almeno
entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e
dev’essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia
partecipazione dei cittadini. 8.
La
documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a
disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta
nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni
straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. 9.
Le sedute
del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare
che ne disciplina il funzionamento. 10.
La prima
convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo
viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e
la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 11.
In caso di
impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede
allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in
carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal
vicesindaco. Art.
11 Linee
programmatiche di mandato
1.
Entro il
termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico
– amministrativo. 2.
Ciascun
consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle
linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal regolamento del consiglio comunale. 3.
Con
cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e
dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel
corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le
linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale. Art.
12 Commissioni 1.
Il
consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di
inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri
comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione. 2.
Il
funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale. 3.
La
delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio. Art. 13
Consiglieri 1.
Lo stato
giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla
legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente
rispondono. 2.
Le
funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che,
nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A
parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. 3.
I
consiglieri comunale che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o
straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il
sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte
del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del
procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato. Art.
14 Diritti
e doveri dei consiglieri 1.
I
consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e
proposte di deliberazione. 2.
Le modalità
e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri
comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale. 3.
I
consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché
dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
utili all’espletamento del loro mandato. Essi , nei limiti e con le forme
stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di
conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e
sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e
preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo. 4.
Ciascun
consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso
il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio
ed ogni altra comunicazione ufficiale. 5.
Per
assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente
i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio
comunale. Art.
15 Sindaco 1.
Il sindaco
è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge
che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione della carica. 2.
Egli
rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se
nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi
e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti. 3.
Il sindaco
esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al
comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive. 4.
Il
sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni. 5.
Il sindaco
è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano. 6.
Al
sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e
dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio. Art.
16 Attribuzioni
di amministrazione 1.
Il sindaco
ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte
di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco: a.
dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune
nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori; b.
promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; c.
convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge n.
142/90 e s. m. e i.; d.
adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge; e.
nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo; f.
conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno
(previa deliberazione della giunta comunale) le funzioni del direttore generale
nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina
del direttore; g.
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze
dell’ente. Art.
17 Attribuzioni
di vigilanza
1.
Il
sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche
riservati. 2.
Egli
compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o
avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e
le verifiche amministrative sull’intera attività del comune. 3.
Il sindaco
promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società
appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi
indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
giunta. Art.
18 Attribuzioni
di organizzazione 1.
Il
sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione: a.
stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del
consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla
convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; b.
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti
dalle leggi; c.
propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede; d.
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in
quanto di competenza consiliare. Art. 19
Vicesindaco 1.
Il
Vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l’assessore che ha la delega
generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza
o impedimento di quest’ultimo. Art.
20 Giunta
comunale 1.
La giunta
è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al
governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza
e dell’efficienza. 2.
La giunta
adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta
esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti. 3.
La giunta
riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività. Art.
21 Composizione 1.
La giunta
è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno
è investito delle carica di vice sindaco. 2.
Gli
assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere
nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di
eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale. 3.
Gli
assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire
nella discussione, ma non hanno diritto di voto. Art.
22 Nomina 1.
Il
vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e
presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 2.
Il Sindaco
può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e
deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari. 3.
Le cause
di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché
gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non
possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il
sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado,
di affiliazione e i coniugi. 4.
Salvi i
casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno
della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio
comunale. Art.
23 Funzionamento
della Giunta 1.
La giunta
è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività
degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto
conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. 2.
Le modalità
di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale
dalla stessa. 3.
Le sedute
sono valide se sono presenti la metà componenti e le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti. Art.
24 Competenze 1.
La giunta
collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti
che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio
e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale,
al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. 2.
La giunta
opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal
consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello
stesso. 3.
La giunta,
in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni
organizzative: a.
propone al consiglio i regolamenti; b.
approva i progetti, i programmi esecutivi che non siano riservati dalla
legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali; c.
elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del consiglio; d.
assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi
di partecipazione e di decentramento; e.
nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del
responsabile del servizio interessato; f.
fissa i criteri per la ripartizione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; g.
approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; h.
dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; i.
fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della
regolarità del procedimento; j.
esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; k.
approva gli accordi di contrattazione decentrata; l.
decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente; m.
fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri,
gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell’apparato, sentito il direttore generale o il Segretario Comunale; n.
determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno
di gestione; o.
approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del
direttore o del Segretario Comunale.
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