Titolo I

Principi generali

 

Art. 1

Principi fondamentali

1.     La comunità di CONZANO è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2.     Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3.     L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

 

Art. 2

Finalità

1.     Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2.     Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3.     Il comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4.     Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a.        coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;

b.        assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività una miglior qualità della vita;

c.        sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dell’area e della realtà locale a cui storicamente appartiene;

d.        concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socio-culturali;

e.        per il raggiungimento di tali finalità, il comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l’accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;

f.         promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;

g.        attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h.        rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

i.         facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

5.     Il comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

 

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1.     Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.     Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3.     I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

 

Art. 4

Territorio e sede comunale

1.     La circoscrizione del comune è costituita dal concentrico, e da una Frazione storicamente riconosciuta dalla comunità: SAN MAURIZIO.

2.     Il territorio del comune si estende per 1.162 ettari confinante con i comuni di Camagna Monferrato, Lu, Casale Monferrato e Occimiano.

3.     Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

4.     Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

 

Art. 5

Albo Pretorio

1.     Il sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2.     La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

 

Art. 6

Stemma, gonfalone e bandiera

1.     Il comune negli atti, nel  documento  e  nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Conzano” e con lo stemma raffigurante troncato: il primo d'oro all'aquila di nero coronata dello stesso; il secondo d'argento ad una vite fruttata al naturale. Sotto lo scudo, su lista d'argento svolazzante con le estremità bifide, la leggenda in caratteri maiuscoli romani di nero, "VINCET AMOR PATRIAE". Ornamenti esteriori da Comune e concesso con D.P.R. 28.10.82.

2.     Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 28.10.82.

3.     L'uso e la riproduzione di tali simboli e del nome, da parte di soggetti diversi dal Comune, di norma sono vietati.

4.     La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5.     Il Comune è dotato di bandiera con i colori del gonfalone (bianco e giallo con frangia oro); al vessillo è stato aggiunto, diventandone così parte integrante, un nastro di colore blu annodato al culmine dell'asta con scritta Comune di Conzano.